La soluzione per il futuro

Pasquale Giampietro e Alfredo Scialò

Sommario
1. L’oggetto dell’indagine.
2. Le nozioni di “produttore” di rifiuti e di soggetto “manutentore”.
3. La formazione dei rifiuti raccolti nelle vasche di accumulo.
4. L’inapplicabilità dell’art. 230, comma 5, del TUA.
5. Conclusioni.


1. – L’oggetto dell’indagine. 
E’ corretto qualificare i rifiuti presenti nei pozzi neri o nelle fosse settiche a servizio di civili abitazioni, prelevati in occasione del loro svuotamento, come “rifiuti da manutenzione ordinaria”?
A questo interrogativo intendiamo dedicare le seguenti riflessioni, ancorate ad un’attenta disamina delle nozioni giuridiche di “produttore di rifiuti” e di soggetto “manutentore”.
L’approfondimento, seppur per una vicenda specifica, presenta importanti risvolti operativi: in caso di risposta affermativa al quesito, gli oneri (amministrativi, economici, ecc.) per la gestione dei rifiuti in questione ricadrebbero esclusivamente sulle ditte affidatarie dei servizi di manutenzione di detti impianti (pozzi neri e fosse settiche) esonerando i fruitori degli stessi da ogni responsabilità “gestoria”.

2. Le nozioni di “produttore” di rifiuti e di soggetto “manutentore”.
Alla luce, infatti, del combinato disposto degli artt. 183, comma 1 lett. f)[1]  e 266, comma 4 del TUA[2]  - per qualificare l’impresa cui è contrattualmente affidata la manutenzione di un dato impianto come “produttore” di rifiuti (provenienti dallo svolgimento delle attività manutentive) - occorre che :
1) gli interventi di manutenzione svolti siano in grado di determinare la “generazione fisica del rifiuto”[3]  e:
2) l’impresa sia dotata della professionalità necessaria per lo svolgimento dei servizi di manutenzione affidatigli in piena autonomia gestionale, e non già come mero esecutore delle volontà/indicazioni del Committente.

Si osserva, infatti, che non sono assimilabili - e quindi non possono essere confusi sul piano del diritto - fenomeni, per es., di "normale", usuale, quotidiana cura, manutenzione, ristrutturazione che un privato (un proprietario, rispetto al proprio immobile), un'impresa od un ente, svolgono sul proprio bene (abitazione, immobile, azienda, ecc.), direttamente, in economia o con l'ausilio anche di lavoro autonomo, ma sotto il loro diretto controllo - con l'evenienza, affatto diversa e di grande impatto economico-sociale, in cui l'impresa, l'ente o il proprietario dell'immobile, affidano tali compiti a società̀ specializzate, che, con propria organizzazione dei mezzi necessari (personale e macchinari) e con gestione a proprio rischio, assumono dietro corrispettivo il compimento di un servizio o di un'opera (si pensi all'esteso e significativo settore dagli appalti privati o pubblici di servizi di manutenzione).

Nel primo caso, il proprietario del bene, oggetto di manutenzione, sarà anche produttore del rifiuto; nel secondo, assumerà tale veste l’impresa di manutenzione.

Per completezza, va poi sottolineato che, con l’entrata in vigore dell’art. 266, comma 4 del TUA (e, ancor prima, del comma 7, dell’art. 58, del previgente Decreto Ronchi), risulta meglio definita la figura del “manutentore”.

L’art. 266 cit. ha, infatti, introdotto un’equiparazione, ex lege, del “manutentore” al “produttore” dei rifiuti che originano dalle sue attività che, a nostro avviso, consente, anche in presenza di imprese che operino sotto il controllo diretto del Committente, di attribuire comunque la qualifica di “produttore” ai soggetti che svolgono le attività (materiali) di manutenzione [4].

3. La formazione dei rifiuti raccolti nelle vasche di accumulo.
Ciò premesso, tornando al quesito oggetto del presente contributo, osserviamo che, pur ricorrendo il presupposto dell’autonomia gestionale e operativa con riguardo alle imprese affidatarie dei servizi manutentivi dei pozzi neri, i rifiuti liquidi da esse raccolti (aspirati) non sono qualificabili come rifiuti generati da attività di “manutenzione”.
Senza dire che essi si formano e si accumulano nei pozzi e nelle fosse settiche, prima dell’intervento di svuotamento della stessa, cioè anteriormente all’attività manutentiva.

Tali rifiuti non costituiscono, infatti, degli “scarti-residui” formatisi in via diretta (cioè fisicamente) a seguito delle attività manutentive, oggetto di affidamento a terzi, poiché si tratta piuttosto, di rifiuti (prevalentemente) da metabolismo umano raccolti, in via temporanea, nei pozzi neri e nelle fosse settiche.

Possiamo dunque anticipare –sin da ora- che l’attività del “manutentore” di cui trattasi, allorché si risolve in una attività di aspirazione dei rifiuti, sembra consistere piuttosto e fin dal primo momento, già in un intervento di vera e propria gestione (raccolta) di un rifiuto preesistente [5].
 
4. L’inapplicabilità dell’art. 230, comma 5 del TUA.
Né, ai fini della qualifica delle imprese di manutenzione come “produttori” dei rifiuti può venire in “soccorso” la norma, di recente introduzione, di cui all’art. 230, comma 5 del TUA [6].
 L’evocata disposizione - introdotta (o meglio modificata) dal cd. “correttivo” 2010 del Testo unico ambientale (il D.lgs. 205/2010) - disciplina, infatti, esclusivamente una singola (e specifica) categoria di rifiuti da manutenzione e cioè quelli “provenienti” dalla “pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati”, prevedendo che detti rifiuti “si considerano” prodotti dal soggetto manutentore.

A ben vedere, tale norma (art. 230) si inserisce nel “solco” tracciato dall’articolo 266, comma 4 (in precedenza esaminato – v. par. 3 e, più avanti, nota 8) del TUA, con riferimento ad attività di manutenzione generiche [7], poiché, in linea con essa - che aveva già formalmente e con presunzione ex lege equiparato il soggetto che svolge attività di manutenzione al produttore del rifiuto [8] - attribuisce al manutentore delle reti fognarie (questa volta in modo esplicito, rispetto all’art. 266 cit.) la qualifica di “produttore” dei rifiuti provenienti (originati) dalla attività manutentiva.

Trattasi però, come già anticipato, di una norma che non può trovare applicazione con riferimento ai rifiuti aspirati dalle fosse settiche o da pozzi neri, poiché l’attività di svuotamento (mediante aspirazione) degli stessi:
- in primo luogo, non “genera” fisicamente alcun rifiuto (ma, lo si è detto, è un’attività di gestione di un rifiuto esistente) cioè di raccolta e trasferimento del rifiuto;
- in secondo luogo, non individua un’ipotesi di pulizia manutentiva di una rete fognaria (pubblica o privata), trattandosi, nel caso, di un contenitore (vasca o serbatoio) di raccolta del rifiuto che viene svuotato.

Va rammentato, infatti, che la norma cit. è riferita ai (soli) rifiuti da manutenzione di “reti fognarie” le quali sono definite dall’articolo 74, comma 1, lettera dd), del TUA come “un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane”.
Pertanto, tutti i rifiuti liquidi (prelevati) da fosse settiche e/o pozzi neri o comunque serbatoi non connessi mediante apposite condotte alla rete fognaria (o meglio, che  non integrano una rete fognaria) non dovrebbero allo stato rientrare nella “speciale disciplina [9] introdotta nel 2010, per una fattispecie singola e ben individuata.
E, del resto, a conferma dell’inapplicabilità del comma 5 dell’art. 230 cit., basti considerare che i rifiuti originati dalla “pulizia manutentiva di reti fognarie” hanno un proprio codice CER (20.03.06) distinto rispetto a quello attribuito ai rifiuti da pozzi neri (fanghi da fosse settiche, con CER 20.03.04).

5. Conclusioni .
Alla luce delle modalità di formazione dei rifiuti accumulati nei pozzi neri e nelle fosse settiche, nonché delle modalità operative di manutenzione di detti impianti, possiamo concludere nel senso che i rifiuti raccolti nelle vasche suddette non risultano qualificabili come rifiuti da manutenzione ex artt. 183, lett. f) e 266, comma 4 del TUA, poiché non vengono fisicamente prodotti dalle attività manutentive svolte dalle imprese.
Né possono essere considerati ex art. 230, comma 5, del TUA, come rifiuti originati dalla pulizia manutentiva di reti fognarie pubbliche o private,

La paternità diretta ed effettiva (della produzione) di tali rifiuti è quindi da attribuire ai singoli fruitori(utenti) dei pozzi neri e delle fosse settiche che si avvalgono del servizio di “raccolta reflui” offerto dalle imprese affidatarie della relativa gestione e manutenzione.
Solo detti soggetti possono, evidentemente, essere qualificati, ai sensi dell’art. 183 lett. f del TUA, come “produttori iniziali” dei rifiuti de quibus.
Le imprese cui è affidata la “manutenzione”, dal canto loro, con le attività di svuotamento dei reflui, si limitano ad aspirare dai pozzi e dai serbatori interrati i liquami, reflui, ecc., ivi raccolti, senza generare alcun residuo, ma semplicemente trasferendolo da un contenitore all’altro, per movimentarlo in luogo di smaltimento/recupero.
Diverso discorso va invece fatto con riguardo a quei rifiuti – non oggetto della presente indagine - che vengono fisicamente determinati dalla pulizia manutentiva della vasca (si pensi ai fanghi disincrostati dalle pareti dei serbatoi mediante il relativo lavaggio) o dalla manutenzione di altri componenti dell’impianto (come quelli da sostituire perché guasti e inutilizzabili: manutenzione straordinaria).
In tal caso, infatti, i rifiuti risulteranno generati fisicamente dalle attività manutentive svolte dalle imprese affidatarie, sussistendo un nesso di causalità tra attività manutentiva svolta e produzione di rifiuti.
   

06.03.2012

    

NOTE

[1]  L’art. 183, comma 1, lett. f) definisce il produttore del rifiuto nei termini seguenti: “il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti”.
[2] L’art. 266, comma 4 stabilisce che: “i rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività”. Si tratta quindi di una disposizione che, pur non affrontando esplicitamente il tema della qualifica di “produttore” dei rifiuti da manutenzione, equipara comunque, formalmente con una presunzione di legge, i manutentori al produttore, “se è vero (e nel momento in cui) considera prodotti presso la loro sede o domicilio, i rifiuti provenienti” dalle attività manutentive.
[3]  Ai sensi dell’art. 183, lett. f, cit., il produttore del rifiuto deve, infatti, essere identificato, non in base ad un titolo giuridico formale (diritto di proprietà̀ del rifiuto, di possesso, di uso, più̀ o meno qualificato del rifiuto, ecc., comunque acquisito secondo le previsioni del codice civile), ma in forza di una attività̀ materiale – appartenente ai fenomeni oggettivi del mercato e cioè̀ della produzione - costituita dal fatto che taluno (normalmente un imprenditore), nel fabbricare beni ed offrire servizi, contemporaneamente e necessariamente (secondo regole fisiche e merceologiche ben note, salvo ipotesi di recupero all'interno dello stesso impianto o dello stesso insediamento dei residui di produzione), “produce rifiuti".
È il titolare dell'attività̀ (di produzione di beni e servizi), da cui derivano (si formano) materialmente i rifiuti, che viene dunque, qualificato dalla legge - comunitaria e nazionale - “produttore" degli stessi e, in quanto tale, gravato di specifici obblighi - sostanziali e formali - per la loro successiva “gestione", comprensivo tanto dello smaltimento che del recupero, oltre che delle operazioni ad essi funzionali ed accessorie), in base ed in attuazione, fra l'altro, della nota “regola" - etico-politica ed economica - secondo cui “chi inquina (producendo appunto rifiuti) paga" (cioè̀ è tenuto a rimuovere, a sue spese, gli effetti ambientali connessi al loro smaltimento e/o recupero e/o irregolare abbandono).
[4]  Sulla nozione e la disciplina dei rifiuti da manutenzione, si veda, in dottrina, S. Maglia e Miriam Viviana Balossi, Adempimenti e corretta gestione dei rifiuti da manutenzione, in Ambiente e Sviluppo n. 12/2007; G.Tapetto, Rifiuti da manutenzione e da attività sanitarie tra 152/2006 e Sistri, in www.ambientediritto.it.  In giurisprudenza si veda, sul tema dei rifiuti da manutenzione di infrastrutture, Cass. Pen., sez. III, 5 settembre 2007, n. 33866 con nota di P. Fimiani, Manutenzione di infrastrutture stradali, la Cassazione si occupa di rifiuti, in Ambiente e Sicurezza n. 23/2007.
[5]  In sostanza ciò che avviene nelle ipotesi delle attività di spurgo dei pozzi neri o fosse settiche a servizio di civili abitazioni, consente di qualificare il titolare dell’impresa di autospurgo nel rispetto del dettato normativo di cui all’art. 183, comma 1, lett. f), non come produttore del rifiuto ma solo come soggetto che trasporta un rifiuto prodotto da terzi.
A conferma di quanto sopra si consideri che, per gli spurghisti, la procedura d’uso del SISTRI (cfr. cap. 5.3.5 del Manuale operativo SISTRI) prevede solo le ipotesi di raccolta di rifiuti fatta presso produttori- terzi : sul punto v. G.Tapetto Rifiuti da manutenzione e da attività sanitarie tra 152/2006 e Sistri, cit.
[6]  L’art. 230, comma 5, cit., modificato dall’art. 33 del d.lgs. 205/2010, recita:  “I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema SISTRI, ai sensi dell’articolo dell’art. 188-ter, comma 1, lettera f). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, prevista dall’articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti”.
[7]  Non meglio individuate.
[8]  Tale equiparazione si evince dal dato testuale dell’art. 266 cit.,  secondo cui i rifiuti provenienti dalla manutenzione si considerano “prodotti” presso la sede dell’impresa di manutenzione.
[9]  In tal senso si sono espressi anche i primi commentatori della norma in esame, affermando che nel caso di rifiuti prelevati da pozzi neri, fosse settiche o bagni mobili, non  è applicabile il comma 5 dell’art. 230 cit. (v. P. Ficco, Reti fognarie e fosse settiche, il punto in www.reteambiente.it; V. Vinciprova, I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie in www.leggioggi.it

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